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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.49.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.49.

All'articolo 9, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
q-bis. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito». Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.49.

All'articolo 9, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
q-bis. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito». Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.

em. 9.500.