All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. (Istigazione alla concussione-corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.
Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. (Istigazione alla concussione-corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.
Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».