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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.32.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.32.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«Art. 317 - (Concussione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.32.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«Art. 317 - (Concussione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».

em. 9.500.