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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.208.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.208.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:
Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.208.

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:
Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

em. 9.500.