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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.2.

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva).
1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.2.

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva).
1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.

em. 9.500.