All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La pena di cui al primo comma si applica a chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Conseguentemente all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole: La pena di cui al primo comma si applica con le seguenti: le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano.
All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Conseguentemente all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole: La pena di cui al primo comma si applica con le seguenti: le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano.