0.9.500.121.
All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 318, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Se il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati si applicano le pene previste dai commi precedenti».
Conseguentemente:
alla rubrica dell'articolo 318 del codice penale, aggiungere le parole seguenti: «o per l'esercizio della funzione».