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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.40.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.40.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.
2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma l. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).
6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.40.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.
2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma l. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).
6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.

em. 8.0200.