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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.24.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.24.

Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
01-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;
d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».
01-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.
01-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.24.

Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
01-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;
d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».
01-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.
01-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

em. 8.0200.