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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.23.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.23.

Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
02. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
03. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.23.

Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
02. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
03. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

em. 8.0200.