Dopo l'articolo 9-septies, aggiungere il seguente:
Art. 9-octies.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
All'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, aggiungere:
2-bis. Sono affidate in via esclusiva alla Direzione Investigativa Antimafia le indagini nelle ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 317, 317-bis, 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale, qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 7, comma 1, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203.