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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.94.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.94.

All'articolo 9-quinquies, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
al decreto legislativo 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole: «o sociali» inserire le seguenti «, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter c.p. e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e successive modificazioni,.

em. 9.500.
0.9.500.94.

All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;
al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;
dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.94.

All'articolo 9-quinquies, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
al decreto legislativo 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole: «o sociali» inserire le seguenti «, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter c.p. e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e successive modificazioni,.

em. 9.500.
0.9.500.94.

All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;
al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;
dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

em. 9.500.