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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.82.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.82.

Sostituire l'articolo 9 bis con il seguente:
«Art. 2635 - (Corruzione tra privati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Conseguentemente
All'articolo 9-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente»:
«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.82.

Sostituire l'articolo 9 bis con il seguente:
«Art. 2635 - (Corruzione tra privati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Conseguentemente
All'articolo 9-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente»:
«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

em. 9.500.