All'articolo 9-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».
All'articolo 9-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».