All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale.
La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».
All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale.
La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».