All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.
All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.