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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.40.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.40.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.40.

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

em. 9.500.