All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.