Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione) «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione) «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».