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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.3.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
b) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater,1 primo comma,»;
c)
è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale.»;
All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.
2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.3.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
b) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater,1 primo comma,»;
c)
è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale.»;
All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.
2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza».

em. 9.500.