All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. - (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. - (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.