All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 - (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.
Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».
All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 - (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.
Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».