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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.112.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.112.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 - (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.
Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.112.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 - (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.
Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

em. 9.500.