Sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
Sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.