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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.106.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.106.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.106.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».

em. 9.500.