Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.