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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.42.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.42.

All'articolo aggiuntivo 8.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o in un'altra analoga posizione, fino a: ordinamenti di appartenenza con le seguenti: è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo:
dopo la parola:
ordinari aggiungere la seguente: militari;
sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.
3. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.
4. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.42.

All'articolo aggiuntivo 8.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o in un'altra analoga posizione, fino a: ordinamenti di appartenenza con le seguenti: è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo:
dopo la parola:
ordinari aggiungere la seguente: militari;
sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.
3. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.
4. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

em. 8.0200.