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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.20.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.20.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, come modificato dalla presente legge

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. L'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:
a) è collocato in aspettativa senza assegni;
b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.
5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente periodo: «Alla relativa spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio».

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.20.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, come modificato dalla presente legge

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. L'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:
a) è collocato in aspettativa senza assegni;
b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.
5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente periodo: «Alla relativa spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio».

em. 8.0200.