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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.0200.17.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.17.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; prevedere che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

em. 8.0200.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.8.0200.17.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; prevedere che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

em. 8.0200.