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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.500.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2012  [ apri ]
9.500.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 9-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Art. 9-quater.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,».

Art. 9-sexies.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-septies.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Il Governo