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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.32.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.32.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) al capo II, apportare le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sano ,diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

2. Dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:
«Art. 346-bis. - (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). - Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.
Art. 346-ter. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».