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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.21.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.21.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, (317), 318, 319, 319-ter, 322-bis e 629, terzo comma è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».