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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.20.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «da quattro a dodici anni»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
b) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni»;
c) l'articolo 317 è abrogato;
d) all'articolo 318:
1) al comma 1, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve» sono aggiunte le seguenti: «tranche mediante induzione» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione,» e le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni»;
e) all'articolo 319, dopo la parola: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione» e le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
f) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
g) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
h) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue finzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

2. Conseguentemente alle modifiche di cui al comma 1 sono altresì apportate le seguenti modificazioni al codice penale:
a) all'articolo 32-quater dopo le parole: «501-bis,» sono aggiunte le seguenti: «629»;
b) all'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo la parola: «320» è aggiunta la seguente parola: «629».