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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.12.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
n) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:
«Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».

o) l'articolo 358 è soppresso.