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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.10.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.10.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitto previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 541, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».