Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898).
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».