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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.030.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.030.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «Quando si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive previste dagli articoli 289 e 290 perdono efficacia quando sono decorsi: a) sei mesi dall'inizio della loro esecuzione se si procede per un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Ove ricorrano situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il giudice può disporre la rinnovazione di tali misure anche oltre i limiti suddetti, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.».