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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.013.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
9.013.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione del reato di Corruzione nel settore privato).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 513-bis, è aggiunto il seguente: «Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.
2. Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
3. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
4. Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà.
5. La condanna alla reclusione per una pena superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo».

2. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 l'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
3. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 32-quater del medesimo codice penale, dopo la parola: «501-bis» è inserita la seguente: «513-ter».
4. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «513-ter» e dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».