Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere a) e b), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.