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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.13.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati loro rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.
5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.