Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. All'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti «da 317 a 322-bis.