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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.013.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
8.013.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Circostanza aggravante). Ove risulti che l'autore dei reati previsti dal presente titolo li abbia commessi allo scopo di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da essi la pena aumentata. Se l'impiego è avvenuto in tutto o in parte, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.