Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ipotesi di condanna per dolo ed in presenza di illecito arricchimento la Corte, su richiesta del P.M., può irrogare l'interdizione dalle funzioni che hanno dato luogo alla condanna per un periodo da uno a cinque anni, in ragione della gravità del danno arrecato all'Amministrazione e dell'arricchimento conseguito dal responsabile».