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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.08.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
7.08.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla adozione della presente legge.
2. È, altresì, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.