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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
7.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure sanzionatorie in tema di illecita concessione di benefìci per invalidità civile).

1. Il PM presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefìci in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da 10 a 30 volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del P.M. provvede uno dei Magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di Giudice Monocratico, secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.