Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259).
1. All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente comma:
2. La Corte dei conti, su richiesta dell'ente sottoposto al controllo e su deferimento del magistrato di cui al successivo articolo 12 o, nell'ipotesi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, del magistrato relatore-istruttore, può emettere pareri nelle materie di contabilità pubblica.