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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
6.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Principi generali per regioni ed enti locali).

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.