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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
5.02.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis.
(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione).

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».