Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Numero Verde).
1. Ai fini di garantire quanto sancito dalla presente legge è istituito un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per la raccolta e la gestione delle segnalazioni, che operi in totale trasparenza e indipendenza, con la funzione di informare il segnalante sulle tutele di cui ha diritto.
2. Il servizio è gestito dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.
3. Affinché il servizio sia completamente trasparente e indipendente, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche può gestirlo e pubblicizzarlo in collaborazione con le organizzazioni della società civile ritenute idonee.