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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
3.2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Il comma 3 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dalla presente legge.
5. Il comma 4 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:
«4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, tali soggetti:
a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio; il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito; non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi;
c) in ogni caso, all'atto del conferimento dell'incarico sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita;
d) il trattamento economico fondamentale e accessorio ad essi riconosciuto è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza;
e) al rientro nell'amministrazione di appartenenza, non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate;
f) durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo;
g) il periodo di aspettativa non retribuita e di fuori ruolo non viene valutato ai fine dell'anzianità di servizio».