Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione».