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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.060.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
2.060.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, la CIVIT, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
1) opera una ricognizione delle posizioni dirigenziali che nelle amministrazioni statali, regionali o comunali, nonché nelle aziende e società partecipate dello Stato e dagli altri enti pubblici sono attribuite:
a) a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
b) a dirigenti della pubblica amministrazione sulla base di contratti il cui mancato rinnovo non sia subordinato alla previa valutazione dei risultati conseguiti;
2) formula proposte per limitare la discrezionalità nelle nomine pubbliche.

2. Su tale base il Governo, è delegato ad adottare entro i successivi sei mesi un decreto legislativo che:
a) per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma precedente, limiti le posizioni funzionali attribuite sulla base delle procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma a quelle apicali di diretto raccordo tra l'organo di indirizzo politico e gli organi e gli uffici delle amministrazioni;
b) per gli enti, aziende o società di cui al comma precedente, ivi comprese quelle del settore sanitario, disciplini procedure di selezione e di nomina degli amministratori e dei dirigenti che garantiscano pubblicità, partecipazione, comparazione meritocratica dei curricula da parte di valutatori indipendenti, equilibrio di genere. Il Decreto legislativo di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 è abrogato.